Come prepararsi per il Decreto GSA



Entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre il Decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) del 2 settembre 2021, messo a punto assieme ad altri due decreti (Minicodice e Controlli) da un gruppo di lavoro composto da membri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Ministero del Lavoro per riformare quello che è stato per anni il punto di riferimento per la sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, ossia il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.

Il Decreto GSA

Il Decreto GSA traccia quindi i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche che deve avere il servizio di prevenzione e di protezione antincendio sui luoghi di lavoro.

In particolare, oltre a stabilire quando è obbligatorio predisporre un piano di emergenza, specifica i criteri che devono essere seguiti per la formazione dei lavoratori, sulle informazioni che devono essere loro fornite impartite e sulla formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.

Una sezione del decreto stabilisce anche i requisiti dei docenti per gli addetti antincendio e per la gestione delle emergenze. Vediamo più in dettaglio questi punti. 

I piani di emergenza

Il Decreto GSA fissa dei criteri precisi per i luoghi di lavoro nei quali è obbligatorio predisporre un piano di emergenza. Questo obbligo, che in precedenza era legato soltanto ai lavoratori, ora è esteso anche al numero di persone presenti nel luogo a qualsiasi titolo, come per esempio i visitatori.

Il piano di emergenza deve essere redatto quindi in tutte le realtà con più di dieci lavoratori o che comunque abbiano locali aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di cinquanta persone.

L'obbligo del piano di emergenza è previsto anche in tutti i casi che rientrano nel DPR 151 del 2011.

Gli addetti antincendio

Le novità introdotte dal Decreto GSA relative agli addetti antincendio, oltre a cambiare il nome dei livelli di rischio, prevedono la frequentazione di specifici corsi di aggiornamento almeno una volta ogni cinque anni.

Per esempio, se alla data di entrata in vigore del decreto, un addetto antincendio ha già seguito un percorso di formazione, l'aggiornamento successivo dovrà essere svolto entro cinque anni dalla data di rilascio del precedente attestato.  

Livelli di rischio delle attività e durata dei corsi

Il nuovo decreto ha cambiato le denominazioni dei corsi, che ora sono raggruppate in Attività di Livello 3 (precedentemente chiamate rischio alto) di Livello 2 (rischio medio) e di Livello 1 (rischio basso).

I corsi hanno una durata che varia in base al livello. Per il Livello 1 sono necessarie due ore di teoria e due ore di pratica, per la formazione, e due ore di pratica per l’aggiornamento. Il Livello 2 prevede cinque ore di teoria e tre ore di pratica per la formazione, mentre l’aggiornamento richiede due ore di teoria e tre ore di pratica.

Nel caso del Livello 3, la formazione richiede dodici ore di teoria e quattro ore di pratica, che passano a cinque ore di teoria e a tre ore di pratica per l'aggiornamento.

È stata anche introdotta, ovviamente solo per la parte teorica, anche la formazione in video conferenza sincrona. Va sottolineato che sono state rese obbligatorie le esercitazioni pratiche con estintori portatili anche per le attività di Livello 1 (rischio basso). 

 

Grazie a un team di esperti ISQ - Istituto Sicurezza Qualità, la società di Savignano sul Rubicone (FC), sulle tematiche GSA, da anni è partner di riferimento per la consulenza di direzione, la valutazione dei rischi, i piani di emergenza aziendali, la formazione degli addetti antincendio. 

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