A seguito del decreto legislativo riportato sotto, CEA Estintori acquisterà imballi con la stampa dell’etichetta richiesta, per esempio negli imballi in cartone ondulato secondo la grafica sotto riportata:
Qualora le caratteristiche strutturali di imballo o i relativi macchinari, utili alla produzione degli stessi, non permettano tale implemento grafico, CEA Estintori apporterà relative descrizioni allo smistamento materiale, nei documenti di trasporto.
Il 1 gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Per aiutarvi qui di seguito trovate un comodo elenco delle cose più importanti da sapere per adempiere in modo corretto a quanto richiesto dalla normativa:
IMBALLAGGI SOGGETTI ALL’OBBLIGO: sono soggetti all’obbligo di etichettatura ambientale tutti gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale.
IMBALLAGGI ESCLUSI DALL’OBBLIGO: sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a altri Paesi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati all’estero, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.
CODIFICA CARTONE ONDULATO: la codifica alfanumerica per il cartone ondulato è PAP 20
INFORMAZIONI ETICHETTA IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B: gli imballaggi destinati al B2B devono prevedere obbligatoriamente, per ciascuna componente separabile manualmente, la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni, comprese quelle relative al conferimento in raccolta differenziata, sono volontariamente applicabili.
INFORMAZIONI ETICHETTA IMBALLAGGI DESTINATI AL B2C: gli imballaggi destinati al B2C devono presentare obbligatoriamente per ciascuna componente separabile manualmente la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.
IMBALLAGGI CON COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE: gli imballaggi che prevedono un corpo principale (es: la scatola in cartone) e altre componenti accessorie non separabili manualmente (es: il punto metallico), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).
IMBALLAGGI CON COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE: se il sistema di imballaggio prevede delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta. Le etichettature ambientali del corpo principale e delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.
ETICHETTATURA IMBALLAGGI COMPOSTI: per l’identificazione del materiale, si deve prevedere la C/materiale prevalente + numero associato all’accoppiamento plastica, carta e acciaio. Poiché la decisione 129/97/CE non prevede alcuna numerazione associata a questo accoppiamento, si suggerisce di adottare la numerazione “86”, ovvero la prima numerazione disponibile che non identifica alcun accoppiamento specifico e che quindi si può adottare in questi casi.
IMBALLAGGI NEUTRI: la norma non esclude gli imballaggi neutri dall’obbligo. Tuttavia viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente nel fare fronte all’obbligo è stato deciso che per questi imballaggi l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante supporti esterni (nel caso di imballaggi neutri es: DDT), o canali digitali (come App, QR code, codice a barre, ecc), e qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.
IMBALLAGGI COMPOSTI DA MATERIALI ACCOPPIATI: imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack à Indicare al consumatore di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta mentre gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack à Indicare al consumatore di conferire l’imballaggio in raccolta indifferenziata.
FORMA GRAFICA DELL’ETICHETTA: la norma prevede che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati, quindi nella forma e nelle modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5. La norma non prevede indicazioni specifiche riguardo alla grafica, ai colori e alle dimensioni dell’etichettatura.
SOGGETTI OBBLIGATI E RESPONSABILTA DI ETICHETTATURA: l’apposizione dell’etichettatura ambientale è un’attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.
SCORTE DI MAGAZZINO: dopo il 1 gennaio 2022 è possibile commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.